Statuto Fondamentale della Giovane Montagna


Art. 1 - È costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l'editare il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.

Art. 2 - L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - La GIOVANE MONTAGNA è costituita da soci riuniti in un numero indeterminato di Sezioni e la sua sede centrale è a Torino. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Delegati, il Presidente Centrale, due Vicepresidenti, il Consiglio Centrale di Presidenza (detto anche Presidenza Centrale) ed il Collegio dei Revisori.


DEI SOCI

Art. 5 - I soci delle singole sezioni della GIOVANE MONTAGNA sono effettivi, onorari e benemeriti.
Possono essere nominate "soci onorari" persone fisiche (soci e non) che si siano particolarmente distinte per l'attività svolta nella pratica e/o nello studio della montagna; oppure per avere collaborato per lungo tempo all'organizzazione dell'attività associativa, con un contributo personale esemplare e straordinario. Possono essere nominati "soci benemeriti" enti o persone fisiche (soci e non) che abbiano attuato a favore dell'associazione, anche occasionalmente, un'opera di significativa rilevanza e gratuità.
I soci effettivi possono essere ordinari o aggregati.
Sono soci ordinari le persone, anche minorenni, iscritte all'associazione a pieno titolo individuale e cioè indipendentemente dal riferimento ad altri associati, mentre sono soci aggregati le persone iscritte all'associazione quali appartenenti al nucleo familiare di un socio delle altre categorie.
Oltre ai soci effettivi, onorari e benemeriti possono esser definite altre categorie di soci, ma solo con deliberazione dell'assemblea dei delegati, previa proposta di una sezione o del Consiglio Centrale di Presidenza.
All'interno delle suddette categorie di soci effettivi ordinari ed effettivi aggregati potranno essere individuate a discrezione delle singole sezioni, in adesione alle rispettive realtà associative e in conformità ai relativi statuti sezionali altre figure di soci (esemplificativamente: minorenni, giovani, vitalizi).

Art. 6 - Per l'ammissione alle singole sezioni della GIOVANE MONTAGNA in qualità di Socio effettivo bisogna presentare regolare domanda contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un consigliere o delegato della sezione, e diretta alla presidenza della sezione.
Ciascun socio si obbliga all'accettazione e alla esatta osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto Fondamentale, con particolare riguardo all'Art. 2, e nello statuto della sezione di appartenenza.
All'atto del suo ingresso il socio dovrà pagare la quota d'ammissione stabilita dall'Assemblea dei Delegati.
Ogni socio corrisponderà la quota sociale nella misura determinata dalla sezione di cui fa parte. Resta salva la facoltà per le sezioni di prevedere all’interno dei propri statuti che il singolo socio resti vincolato all’iscrizione anche per un periodo superiore a un anno.
L'adesione dei soci deve intendersi di durata illimitata, salvo casi di recesso o di esclusione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

Art. 7 - La nomina dei soci onorari e benemeriti spetta al Consiglio Centrale di Presidenza per iniziativa del medesimo o su proposta delle sezioni.

Art. 8 - I soci delle singole sezioni hanno diritto:
a) di possedere la tessera personale di riconoscimento e di fregiarsi del distintivo sociale;
b) di partecipare alle attività sezionali e intersezionali della GIOVANE MONTAGNA, usufruendo in tali occasioni del materiale alpinistico e didattico-culturale, nonché di frequentare i locali della sede centrale e delle sezioni, oltre ai rifugi di proprietà delle medesime, il tutto nell'osservanza di quanto previsto dai rispettivi statuti sezionali;
c) di assistere all'Assemblea dei Delegati, nonché di partecipare alle assemblee dei soci delle rispettive sezioni di appartenenza, in quest'ultimo caso salvo quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna sezione, con precisazione che il diritto di accesso alle cariche elettive è riservato ai soci maggiorenni (sia nell'ambito sezionale che degli organi centrali).
La determinazione di altre agevolazioni comuni ai soci, come pure qualsiasi variazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono demandate all'Assemblea dei Delegati.
Le pubblicazioni periodiche dell'associazione curate dalla Presidenza centrale (Rivista di Vita Alpina) vanno inviate ai soci effettivi ordinari, onorari e benemeriti.

Art. 9 - Il Socio effettivo che intendesse passare da una all'altra sezione della GIOVANE MONTAGNA deve darne avviso al proprio presidente sezionale, il quale ne informerà la Presidenza Centrale perché ne dia avviso alla nuova sezione.

Art. 10 - La qualità del socio cessa:
a) per dimissioni presentate per iscritto al presidente della sezione a mezzo lettera raccomandata;
b) per cancellazione dai ruoli dei soci deliberata dalla direzione della sezione a causa di pregiudizio al buon nome o agli interessi dell'associazione e confermata dalla Presidenza Centrale;
c) per morosità, secondo quanto previsto dagli statuti sezionali.


ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 11 - L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano dell'associazione e di essa fanno parte:
a) i Presidenti delle sezioni;
b) i Delegati delle sezioni in ragione di uno ogni gruppo di trenta soci o frazione di trenta;
c) i membri del Consiglio Centrale di Presidenza, sia quelli elettivi che quelli nominati dal Consiglio Centrale medesimo.
Ad ogni partecipante spetta un voto ai sensi dell'Art. 2532, 2° comma, Codice Civile.

Art. 12 - L’Assemblea dei Delegati in via ordinaria delibera sulla relazione annuale del Presidente Centrale, sul bilancio consuntivo e preventivo del Consiglio Centrale di Presidenza, oltreché sui programmi di attività intersezionale e su quant'altro previsto all'ordine del giorno, stabilisce annualmente le aliquote della quota di ammissione e delle quote annuali dei soci ordinari e aggregati da corrispondere alla Presidenza Centrale e discute in genere tutto quanto possa interessare la vita sociale del sodalizio.

Art. 13 - L’Assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Centrale di Presidenza lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, previa domanda da presentare alla Presidenza Centrale, sottoscritta dai richiedenti.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, almeno 3/4 dei componenti e, trascorsa un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti, salvo che per il quorum richiesto dall'Art. 34 (modifica dello statuto).

Art. 14 - L’Assemblea dei Delegati viene presieduta da persona da nominarsi tra i suoi membri e il verbale dell'assemblea è redatto a cura del Segretario centrale. L'ordine del giorno dell'adunanza, formulato dalla Presidenza Centrale, dovrà, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, essere comunicato ai membri del Consiglio Centrale di Presidenza e alle sezioni, le quali lo terranno affisso in sede, affinché tutti i soci possano averne conoscenza.

Art. 15 - L'Assemblea dei Delegati pone in discussione le proposte di un gruppo di almeno trenta soci che le siano state presentate in forma scritta da un presidente o delegato di sezione, oppure le proposte scritte presentate da almeno cinque delegati.
Ai soci delle singole sezioni è consentito intervenire alle discussioni in assemblea senza facoltà di avanzare proposte di voto.

Art. 16 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono valide soltanto se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Esse sono inappellabili.

Art. 17 - I Presidenti di sezione e i delegati che per gravi motivi fossero impediti a presenziare alle assemblee potranno farsi rappresentare con delega scritta da un altro delegato, oppure da un socio maggiorenne. Non sono ammissibili più di quattro deleghe a favore della medesima persona.

Art. 18 - Per le votazioni da farsi a scrutinio segreto durante le Assemblee dei delegati verranno nominati tra i presenti due scrutatori, che dovranno procedere col Segretario Centrale allo spoglio delle schede, proclamandone il risultato.


CONSIGLIO CENTRALE DI PRESIDENZA

Art. 19 - Il Consiglio Centrale di Presidenza (o Presidenza Centrale) è composto da un Presidente, da due Vicepresidenti, e da consiglieri in numero da 7 a 9, a scelta dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 20 - L'Assemblea dei Delegati, a scrutinio segreto, con separate votazioni elegge tra i soci maggiorenni delle singole sezioni:
a) il presidente;
b) due vicepresidenti;
c) i consiglieri determinando contemporaneamente il numero degli stessi;
d) i tre revisori dei conti, anche tra non soci.

Art. 21 - In caso di morte o dimissioni di un consigliere sarà chiamato a sostituirlo il primo non eletto alle ultime elezioni ed il suo mandato scadrà in coincidenza con quello originariamente previsto per il consigliere sostituito. Negli ultimi sei mesi del mandato biennale è data facoltà ai consiglieri di non procedere a sostituzioni.

Art. 22 - Il Consiglio Centrale di Presidenza si riunisce di norma ogni tre mesi e viene convocato, per iscritto, dal presidente con preavviso di una settimana.
È validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano salvo richiesta di scrutinio segreto.
In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale da conservarsi presso la sede sociale.

Art. 23 - Il Consiglio Centrale di Presidenza ha il compito:
a) di rappresentare la GIOVANE MONTAGNA presso le autorità o nelle manifestazioni pubbliche con precisazione che, comunque, la rappresentanza dell'associazione presso terzi, in giudizio e la firma sociale spettano al presidente centrale e, in caso di suo impedimento o assenza, ai due vicepresidenti, disgiuntamente fra loro, salve in ogni caso specifiche deleghe;
b) di vigilare sull'osservanza dello statuto fondamentale e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; e conseguentemente sulla direzione e amministrazione delle sezioni;
c) di predisporre le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Delegati;
d) di studiare e di sottoporre all'Assemblea dei Delegati tutte quelle iniziative e proposte che ritenesse utili all'attività della GIOVANE MONTAGNA, come pure quelle presentate dalle sezioni;
e) di editare il periodico sociale e altre pubblicazioni alpinistico-culturali affidandone la direzione tecnica a persona competente;
f) di provvedere alla gestione patrimoniale di spettanza, in esecuzione alle direttive dell'Assemblea dei Delegati, e di predisporre i relativi bilanci consuntivo e preventivo, alla data del 30 settembre, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea medesima entro tre mesi.
Il Consiglio Centrale di Presidenza sarà coadiuvato da un segretario, da un tesoriere, dal direttore del periodico sociale e da apposite Commissioni tecniche, (tra cui la Commissione centrale di alpinismo) da nominarsi alla prima riunione di insediamento, anche all'infuori del Consiglio, ma sempre esclusivamente tra i soci maggiorenni delle singole sezioni.
Il segretario, il tesoriere ed il direttore del periodico prenderanno parte alle riunioni del Consiglio Centrale di Presidenza ed avranno voto consultivo.

Art. 24 - Tutte le cariche della Presidenza Centrale sono gratuite.
Gli eletti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza limitazioni temporali, ad esclusione del presidente centrale e dei vicepresidenti centrali.
Il presidente ed i vicepresidenti non possono ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi.
Resta ferma la possibilità di rielezione alle stesse cariche di cui al comma che precede dopo un periodo di interruzione pari ad un mandato.


REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Delegati.


DELLE SEZIONI

Art. 26 - Per costituire una sezione è necessaria la presentazione alla presidenza centrale di domanda sottoscritta da almeno quindici promotori i quali provvederanno alla compilazione dello statuto che dovrà essere approvato dal Consiglio Centrale di Presidenza. Parimenti le modifiche degli statuti sezionali esistenti dovranno essere ratificate dalla Presidenza centrale.

Art. 27 - Ogni sezione è retta da un consiglio di presidenza eletto dall'assemblea dei propri soci effettivi e onorari ai quali esclusivamente è riservato il voto deliberativo. Al Consiglio Centrale di Presidenza spetta curare l'attuazione dello statuto fondamentale e dello statuto interno.

Art. 28 - Ogni sezione nello svolgimento del programma di azione locale gode della massima libertà, nei limiti fissati dagli articoli 1 e 2 dello statuto; deve però far pervenire annualmente alla Presidenza Centrale una relazione sulla situazione morale ed economica e fornire tutti i chiarimenti ed informazioni di cui fosse richiesta, in conformità a quanto dispone l'Art. 23.

Art. 29 - Ogni sezione è tenuta all'adempimento scrupoloso degli obblighi qui elencati in rapporto al Consiglio Centrale di Presidenza:
l) versare:
a) una quota fissa annuale per ogni socio, deliberata annualmente dall'Assemblea dei Delegati (con precisazione che le eventuali figure di soci discrezionalmente individuate da singole sezioni ai sensi dell'Art. 5 vanno comunque equiparate, ai fini di tale quota, ai soci ordinari o aggregati);
b) una quota di ammissione dei nuovi soci deliberata come sopra;
2) presentare annualmente:
a) elenco nominativo di tutti i soci;
b) elenco dei componenti il consiglio di presidenza sezionale e dei delegati;
c) relazione sommaria del proprio operato durante l'anno trascorso e rendiconto economico;
d) indirizzario ai fini dell'invio delle pubblicazioni periodiche.
Modalità e scadenze di attuazione della presente normativa vengono determinate dalla Segreteria Centrale.

Art. 30 - Ove una sezione non ottemperasse alle disposizioni di cui all'Art. 29 il Consiglio Centrale di Presidenza potrà sospendere l'invio delle pubblicazioni a tutti i soci della medesima.

Art. 31 - Qualora una sezione non osservasse le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio Centrale di Presidenza che la interessano, e dopo essere stata richiamata all'ordine ricadesse di nuovo nelle stesse infrazioni, potrà essere sciolta dal Consiglio Centrale di Presidenza.

Art. 32 - In caso di scioglimento di una sezione il patrimonio sociale sarà devoluto al Consiglio Centrale di Presidenza della GIOVANE MONTAGNA.


SCIOGLIMENTO

Art. 33 - In caso di scioglimento della GIOVANE MONTAGNA, il patrimonio sociale verrà destinato in conformità alle disposizioni dell'ultima Assemblea dei delegati, con obbligo di devolvere ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


MODIFICHE

Art. 34 - Per introdurre modificazioni allo statuto dovrà presentarsi relativa proposta all'Assemblea dei delegati per iniziativa del Consiglio Centrale di Presidenza o di almeno 1/10 dei delegati.
Le proposte di modifica, per venire adottate, dovranno essere comunicate alle sezioni almeno tre mesi prima dell'Assemblea dei delegati, ed essere approvate a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, richiedendosi per la validità della costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione, la presenza (di persona o per delega) della metà più uno dei componenti.



Statuto modificato dall’Assemblea dei Delegati di Costabissara del 28 ottobre 2017



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